Autocertificazione 2014
L’ AUTOCERTIFICAZIONE
Sono soggetti ad autocertificazione i responsabili degli impianti termici (impianti esistenti e nuovi):
- impianti per la climatizzazione estiva;
- impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, di potenza nominale al focolare minore a 10 kW;
- impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 10 kW.
Le attività ispettive sulle suddette tipologie escluse saranno regolate, una volta emanate le relative normative di riferimento, con successivi provvedimenti.
- Con l’autocertificazione, il responsabile garantisce che il proprio impianto termico è a norma.
- Delibera di C. P. n. 72 del 28/06/2010 Modificato con deliberazione C.P. n 67 del 28 ottobre 2013 adegua il Regolamento Provinciale per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici” alle sopravvenute disposizioni di cui al DPR 16/04/2013, n. 74 e di puntualizzarne inoltre alcuni aspetti relativi alla periodicità biennale del controllo tecnico degli impianti termici domestici;
- L’autodichiarazione, Allegato 1 firmato dal responsabile dell’impianto corredato dal Bollino Blu e allegato II rilasciato dal manutentore (secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento), in originale, viene trasmessa alla Provincia di Matera o all’Agenzia Speciale da essa delegata, una copia viene allegata al libretto d’impianto o di centrale, un’altra copia viene conservata dal manutentore.
- Le autodichiarazioni devono essere rinnovate biennalmente nel seguente modo:
- Allegato 1 firmato dal responsabile dell’impianto corredato dal Bollino Blu e allegato II rilasciato dal manutentore secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione dell’anno precedente, l’impianto termico si ritiene non certificato e viene sottoposto ai controlli di cui all’art. 9.
- Il Bollino non deve essere applicato nel caso l’esito del controllo sia negativo, ovvero ogni qualvolta il manutentore evidenzi non conformità dell’impianto relative all’installazione e all’esercizio che ne pregiudicano l’utilizzo in sicurezza. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni;
- Sarà compito del manutentore stesso ,provvedere ad effettuare un versamento di € 16,00 sul C/C 96257373 intestato all’Apea, riscuotendo tale somma dall’utente, ed a inviare una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica (allegato II), in qualità di autocertificazione (allegato II + attestazione € 16,00) all’Apea.
Importante:
conservare nella documentazione della caldaia una copia dell’ "allegato II corredato di bollino blu da esibire in caso di controllo da parte dell’Ente..